Le funzioni

Il Commissario di Governo della ZES Abruzzo

Compiti e funzioni 

Le funzioni del Commissario straordinario di Governo per la ZES sono definite dall’art. 4 commi 7 e ss., del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm. ii.. 

“Art. 4

7 – Il soggetto per l’Amministrazione deve assicurare, in particolare: 

a) gli strumenti che garantiscano l’insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori internazionali;

b)l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES;

c) l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

7-bis Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 

7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per   la   Coesione territoriale: 

a) assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell’implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell’ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-quater.  L’Agenzia  per   la   Coesione   territoriale   supporta l’attività  dei  Commissari   e   garantisce,   sulla   base   degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui  all’articolo  5, (comma 1, lettera a-quater) )), il coordinamento della loro  azione nonché della pianificazione nazionale degli  interventi  nelle  ZES, tramite  proprio  personale   amministrativo   e   tecnico   a   ciò appositamente  destinato,  con  le  risorse   umane   e   strumentali disponibili  a  legislazione  vigente.

L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale 

Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace  e  tempestiva attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e resilienza (PNRR) relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo’, a  richiesta  degli enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”