FAQ

1. Quali sono le percentuali del credito di imposta riservato agli investimenti nelle ZES?

Per le imprese in Abruzzo il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del:

  • 30% per le Piccole imprese
  • 20% per le Medie imprese
  • 10% per le Grandi imprese per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 100 milioni di euro

2. Gli investimenti effettuati prima del gennaio 2022, possono rientrare nei benefici della ZES?

No, gli investimenti agevolabili sono solo quelli effettuati dal 1° gennaio 2022.


3. L’acquisto di un immobile rientra nella categoria di investimenti agevolabili nelle zone ZES?

Sì, con il D.L. 77/2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES è stato riconosciuto anche per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, come meglio precisato nel Dl 36 del 30 aprile 2022 articolo 37.


4. Per usufruire dei vantaggi della ZES, l’impresa deve avere la sede legale in area ZES, o basta la presenza di un sito produttivo dell’impresa?

Per usufruire dei vantaggi riservati alle imprese che insistono sulle aree ZES, è sufficiente la presenza di un sito produttivo.


5. Se l’impresa ha la sede legale in un’area ZES, ne usufruiscono tutti i siti produttivi, anche quelli che non si trovano nelle aree ZES?

No, i vantaggi sono riservati solo ai siti produttivi dell’impresa che insistono nelle aree ZES.


6. Dove si possono verificare quali sono le particelle catastali incluse nella ZES?

In questo sito, alla sezione ‘I Comuni e le aree’, c’è una piantina scaricabile con tutte le aree ZES della Regione, altrimenti nel sito della Regione Abruzzo o in quello dell’Agenzia di Coesione. Si specifica che per l’agenzia delle entrate, che verifica la fattibilità oggettiva relativamente all’area di investimento tra quelle e leggibili come zone economiche speciali, l’unica sito consultabile è quello dell’agenzia della coesione territoriale che fa fede erga omnes.


7.  Per quanto tempo la mia azienda in area ZES può beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta sul reddito?

Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), Il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.


8. Ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti, qual è il limite massimo dell’investimento?

Ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, il limite massimo per gli investimenti è pari a 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.


9. Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto gli stessi costi ammessi al beneficio?

Le condizioni di cumulabilità del credito d’imposta ZES con altre agevolazioni variano a seconda che si tratti di altri aiuti di stato (e/o aiuti de minimis) ovvero di misure agevolative di carattere generale

Con riferimento alla prima categoria di agevolazioni il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Passando al cumulo tra il credito d’imposta ZES e le misure agevolative che non costituiscono aiuti di Stato, si evidenzia che la disciplina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nel prevedere la cumulabilità, alle condizioni indicate, con altri gli aiuti di Stato, non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, quali ad es. il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0.


Il credito d’imposta ZES, pertanto, può risultare cumulabile con altre misure di favore di carattere generale (fiscali e non), insistenti sugli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto (cfr. Risposta all’Interpello n. 360/2020; circolare n. 34/2016, par. 7; circolare n. 9/2021, par.6.1;Risposta all’interpello n. 332/2022 ).


10. Come posso richiedere il credito d’imposta?

Per fruire del credito d’imposta, bisogna presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello scaricabile sia in questo sito, sia nel sito dell’Agenzia delle entrate, nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.


11. Per quale tipologia di investimenti possono essere richieste le agevolazioni?

aiuti possono essere concessi alle PICCOLE e MEDIE IMPRESE per qualsiasi forma di investimento iniziale. Per investimento iniziale si intende o l’investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

  1. la creazione di un nuovo stabilimento;
  2. l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  4. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

oppure l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale.


12. Per quale tipologia di investimenti possono essere concessi gli aiuti alle GRANDI IMPRESE?

Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Per investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica si intende, o un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

  1. la creazione di un nuovo stabilimento;
  2. la diversificazione dell’attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento,

oppure l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell’acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.


13. I costi salariali rientrano tra quelli ammissibili?

Sì, purché relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni.